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Condono edilizio al vaglio delle Regioni
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Articolo per Il Sole 24 ore
C’è chi ha taciuto. C’è anche chi ha parlato molto, ma poi non si è mosso. E chi è invece è partito, lancia in resta, contro il condono, emanando leggi, delibere e ricorsi alla Corte Costituzionale. Un giro diorizzonte sulle disposizioni sul condono edilizio effettivamente varate da Regioni e province autonome permette di identificare questi ed altri comportamenti reali, al di là delle esternazioni e degli schieramenti politici delle Giunte.
Chi non ha parlato. In Piemonte, Abruzzo e Molise ha prevalso il silenzio e una prudente attesa delle decisioni costituzionali. Atteggiamento simile in Veneto e in Lombardia, dove sono stati promossi disegni di legge, mai veramente sottoposti però all’analisi del Consiglio Regionale. In Umbria si è sottolineata l’autonomia urbanistica locale, ma si rimandato tutto a una futura legge regionale che avrebbe dovuto essere varata entro il 31 marzo. Qualche passo in più nell’iter in Lazio e Calabria, dove il dibattito sui due progetti di legge in opposizione parziale alla sanatoria è comunque congelato in Consiglio, sempre in attesa della Consulta.
Chi si è opposto. Altrettanto si potrebbe dire per la Campania, dove però una delibera della giunta regionale (la n. 2827/2003) ha emanato un “divieto di sanatoria” e un regolamento (Decreto del presidente della Giunta n. 634/2003) ha inasprito i controlli contro l’abusivismo. Nella provincia autonoma di Bolzano le disposizioni sul condono sono state stralciate dalla legge finanziaria, in seguito alla decisione adottata dalla Consulta dei Comuni altoatesini di non volerlo applicare (ma il comune di Bolzano ha fatto storia a sé, varando un mini-condono dai confini ristretti). Basilicata, Emilia Romagna e Toscanahanno invece assunto posizioni normative precise e, tutto sommato, assai simili: le domande di sanatoria ai sensi della legge statale restano presentabili, ma coprono solo le conseguenze penali degli abusi, e non quelle amministrative. Pertanto le istanze sono autodenuncie del cittadino e, probabilmente, atti di autolesionismo. Simile, ma un po’ più articolata, la posizione in Friuli e in Marche: vengonoinfatti ammesse al condono le opere soggette a Super-Dia (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni e ampliamenti), ma solo a patto che siano conformi agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento della presentazione dell’istanza. Quindi, se l’opera sarebbe attualmente lecita, le norme attuali prevalgono su quelle passate.
Chi ha accettato. In Sicilia una semplice circolare dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente (la n. 1 del 2004) ha dichiarato pienamente applicabili nell’isola le norme di sanatoria. Ambigua la posizione della Puglia: “sì” alla legge nazionale, ma solo per le istanze presentate entro il 31 gennaio 2004. Ciò suona più come un blocco che come un consenso alle norme statali.
Chi ha posto dei limiti. In buona sostanza, le disposizioni regionali di cui ha più senso parlare sono quelle che hanno modificato, circoscrivendolo, il condono. Diamo notizia nella tabella sui principali limiti, riferiti alle nuove costruzioni e agli ampliamenti. Più in dettaglio, in Valle d’Aosta il condono si applica solo alle opere minori, esclusi gli ampliamenti volumetrici e le nuove costruzioni. Nel divieto sono fatte poi rientrare le aree di pregio paesaggistico o di particolare interesse agro-silvo-pastorale identificate dai piani paesistici, dai piani regolatori e da appositi elenchi emanati dalla Giunta regionale. Limitati i parametri per edificazioni e ampliamenti abusivi da Sardegna e Liguria. In quest’ultima regione sono state dettate regole relative alle esclusioni per vincoli idrogeologici e aree di demanio marittimo, è data delega ai comuni per il parere sui vincoli paesistico-ambientali, sono stati precisati i confini della sanatoria per mutamenti d’uso e frazionamenti e sono stati dimezzati i termini per il silenzio-assenso sulle istanze.
Tra le esclusioni dal condono in provincia di Trento si contano, oltre alle nuove costruzioni, i cambiamenti d’uso residenziali in zone agricole oltre i 450 metri cubi, quelli che riguardano esercizi commerciali diversi dai negozi al dettaglio, le opere senza rispetto delle distanze legali e quelle su demanio pubblico.
Le norme regionali sul condono
Basilicata: legge n. 1/2004, art. 13-14Calabria: pdl 3/12/2003
Campania: Dgr 2827/2003, Dprg n. 634/2003
Emilia Romagna: legge n. 1/2004
Friuli: legge n. 22/2003
Liguria: legge n. 5/2004
Marche: legge 29/2003
Puglia: legge 28/2003
Sicilia: circolare Territorio n. 1/2004
Sardegna: legge n. 4/2004
Toscana: legge n. 1/2004
Trento: legge n. 3/2004
Umbria: legge n. 1/2004, art. 46
Val d’Aosta: legge n. 1/2004
Veneto: pdl n. 642
Principali limiti posti dalle Regioni che hanno recepito la sanatoria nazionale
(1) La domanda andava però presentata entro il 31 gennaio 2004
(2)Limite ridotto a 100 mc per edifici in insediamenti storici tutelati (legge regionale n. 22/1191, art. 24)
(3) Riduzione al 50% per prima casa a al 75% per non residenziali (salvo commercio e direzionale)
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori