Aste giudiziarie alla svolta - Rivoluzione da marzo


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Inchiesta per Il Sole 24 ore


Aste giudiziarie
Aste giudiziarie
Dall’1 marzo 2006 (termine prorogato dal Dl n. 271/2005), le aste giudiziarie si trasformeranno in una solida alternativa al mercato tradizionale nell’acquisto di un immobile, perdipiù con la possibilità di buoni risparmi. I tempi per la tenuta dell’asta si abbrevieranno e i creditori avranno più possibilità di riottenere i loro soldi indietro. Al giudice potranno sostituirsi non solo i notai.

E’ questo in tre frasi l’effetto a cui aspira la riforma del codice di procedura civile e delle sue disposizioni di attuazione contenuta in due provvedimenti, la legge 14 maggio 2005, n. 80 e una norma che l’ha in più punti mutata, la legge 28 dicembre 2005, n. 263.

La riforma delle procedure, che coinvolge ben 88 articoli dei due codici, ha un campo ben più vasto di quello relativo alla tenuta delle aste. Mira tra l’altro a uniformare l’iter del processo civile alla nuova legge fallimentare. Tuttavia in questa pagina si è voluto puntare l’obiettivo solo sui nuovi meccanismi con cui si tengono le aste immobiliari, dal momento in cui viene indetta la vendita di un terreno o di un fabbricato a quello in cui esso viene aggiudicato al miglior offerente.

Come chiarisce la legge più recente, la n. 263/2005, il nuovo assetto delle aste scatterà dal primo marzo non solo per le nuove procedure, ma anche per quelle pendenti. Fanno eccezione quelle per cui è stata già ordinata la vendita, per cui continueranno ad applicarsi le vecchie norme. Si pone così riparo, per quanto possibile, a una grave lacuna della legge n. 80/2005 che da quest’anno prevedeva due diversi riti processuali in contemporanea, almeno finché non si sarebbero esaurite i procedimenti esecutivi in corso.

La riforma ha due scopi di fondo. Il primo è senz’altro quello di accelerare gli iter processuali. Si pensi che una stima dell’Abi (l’associazione bancaria italiana) che risale al 2003 valutava in ben 76 mesi la durata media delle procedure esecutive in Italia (compreso il tempo utile per la distribuzione del ricavato). Un record negativo in Europa. E’ ben vero che una tale stima non fa giustizia dell’operato di molti tribunali italiani, ben più efficienti, ma è altrettanto vero che sono capitati anche casi in cui l’assegnatario in un’asta si è visto beffato dal debitore occupante dell’immobile, che nel frattempo aveva maturato il diritto di usucapione ventennale. L’esperienza di alcuni tribunali di avanguardia ha così permesso di preferire la vendita senza incanto, che ha procedure più rapide anche se talora un po’ sbrigative. Una scelta che dovrebbe avere anche lo scopo di rendere la vita più difficile alla cosiddetta “mafia delle aste”, che basava soprattutto sull’incanto e sulle offerte al rialzo di un sesto dopo la sua conclusione, le sue armi di ricatto. Anche l’ampliamento delle deleghe dai notai ad altri professionisti (avvocati e commercialisti) dovrebbe contribuire alla tenuta di aste più frequenti.