Agriturismo, in campo la semplificazione

RIFORME - La legge quadro in vigore da marzo rende più accessibile un'attività con un volume d'affari annuo di quasi 900 milioni


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Articolo per Il Sole 24 ore


Agriturismo
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Dopo oltre vent'anni si cambierà pagina per le circa 15 mila aziende agrituristiche italiane autorizzate, che secondo stime Agriturist (nelle schede i dati Regione per Regione), muoveranno nel 2006 un giro di affari di 883 milioni di euro, con 11,5 milioni di pernottamenti. E che piacciono sempre più anche per i benefici fiscali.

È stata infatti varata la nuova legge quadro (n. 96 del 20 febbraio 2006) che va a sostituire la precedente disciplina, risalente al 1985. Le Regioni, che continuano ad avere un'ampia autonomia nel settore, sono chiamate ad adeguare le leggi e i loro regolamenti di attuazione alle nuove norme nazionali entro sei mesi.

Semplificazione. Perno della nuova norma è una notevole semplificazione burocratica: le aziende più piccole, cioè quelle fino a dieci posti letto e altrettanti "coperti" a tavola, sono dispensate da diversi obblighi. Il primo tra tutti quello di dimostrare che l'attività agricola è preponderante rispetto a quella agrituristica, attraverso complicatissimi calcoli. Questi ultimi sono in genere incentrati su tabelle che quantificano il tempo medio, in giorni di lavoro annui, necessario per la coltivazione di un ettaro di terreno, a seconda delle varie colture. Tale tempo viene poi confrontato a quello medio necessario per occuparsi degli ospiti, raffrontandolo alle varie attività aziendali (gestione posti letto, ristorazione "fredda" e "calda", attività culturali , ricreative e didattiche, degustazione prodotti aziendali, ippoturismo e via elencando).

Poi, i piccoli agriturismi potranno utilizzare la cucina di casa per dare piatti caldi, e sarà sufficiente dimostrare la semplice abitabilità dei locali, senza dover per questo sottostare a complesse prescrizioni previste per le locazioni alberghiere o quelle simili (sanitarie, antincendio o di abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio). La novità non è di poco conto, se si tiene in considerazione il fatto che , in media, un agriturismo offre tra i 12 e i 13 posti letto.

Ma anche le aziende più grandi beneficiano di una radicale semplificazione: per vararne una, dando immediato avvio all'esercizio, basterà una semplice "comunicazione di inizio attività". Il Comune avrà tempo sessanta giorni per formulare motivati rilievi al piano aziendale. Non solo: la sospensione dell'attività sarà possibile solo in caso di gravi carenze o irregolarità.

Nuovi criteri. La nuova norma-quadro suggerisce alle Regioni criteri un po' meno rigidi nello stabilire che la provenienza delle materie prime per i pasti debba essere di origine aziendale o comunque regionale tipica, da singoli produttori della zona. Altre semplificazioni sono:

1) maggiore flessibilità sui requisiti igienico-sanitari delle costruzioni edilizie (altezze dei locali, aero-illuminazione) qualora i rustici abbiano valenze architettonico-agricole che verrebbero stravolte;
2) possibilità di svolgere attività ricreative e culturali anche slegate dall'ospitalità alberghiera e dai pasti;
3) fine del divieto (previsto dall'abrogata legge n. 730/85) di adibire a ospitalità le costruzioni diverse da quelle di abitazione dell'imprenditore, ma ancora coinvolte nella gestione del fondo;
4) possibilità di svolgere l'attività agrituristica tutto l'anno e di sospenderla brevemente senza comunicazione al comune.
5) introduzione tra le attività agrituristiche di quelle di pesca-turismo (già prevista in alcune regioni).

Restano altri obblighi, come quello della comunicazione delle tariffe massime, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La principale ambiguità della norma quadro è in un aggettivo, contenuto nella frase che impone alle Regioni di adeguarsi ai suoi "principi fondamentali". L'interpretazione su che sia, o non sia, "fondamentale" è aperta e forse creerà occasioni di conflitto tra Stato e Regioni.

Agevolazioni fiscali. I benefici fiscali non sono stati cambiati dalle nuove norme. Chi esercita l'attività agrituristica, salvo eccezioni (società di capitali e cooperative, per esempio), può determinare il reddito applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività del 25 per cento, mentre resta tenuto a determinare in modo analitico i redditi propriamente agricoli.

Può determinare anche l'Iva relativa alle operazioni imponibili riducendola in misura pari al 50 per cento del suo ammontare . In alternativa può esercitare l'opzione della determinazione analitica di redditi e Iva per un triennio (scelta in genere meno vantaggiosa, salvo all'inizio dell'attività, quando si dovesse sopportare un forte investimento iniziale in arredi ed elettrodomestici).

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

    - Immobili. Solo quelli situati nel fondo agricolo in Valle d'Aosta; anche nei borghi in Piemonte.

    - Ricettività. Quota massima per struttura: 25 posti letto in Piemonte. 10 posti per il solo affitto di alloggi, 16 per bed and breakfast, mezza pensione o completa (bambini sotto i tre anni esclusi) in Valle d'Aosta, dove il soggiorno massimo è di tre mesi consecutivi e l'apertura minima è di nove mesi l'anno, salvo le aziende impossibilitate in inverno

    - Campeggio. 3 piazzuole, elevabili fino a 10 per non più di 30 persone, in alternativa ai posti letto (Piemonte). Non previsto in Valle d'Aosta.

    - Ristorazione. 60 coperti max in Piemonte (deroghe per le scolaresche), 30 in Valle d'Aosta.

    - Agevolazioni. In Valle d'Aosta è strutturato un complesso meccanismo di incentivi, in cui possono integrarsi contributi in conto capitale e mutui quindicennali a coprire fino al 100% degli investimenti. In Piemonte gli incentivi sono promossi ai sensi della Lr n. 75/1996 e possono essere previste deroghe alle leggi urbanistiche nelle altezze dei locali e nell'illuminazione.
740 - Gli agriturismi nelle due regioni

LOMBARDIA

    - Prevalenza attività agricola. In base ai tempi di lavoro, normati dal regolamento in base al tipo di coltivazione o allevamento a ettaro e ai giorni/anno stimabili per ogni singola attività agrituristica.

    - Ricettività. Nell'agriturismo in famiglia, 10 persone al giorno al massimo. In quello aziendale, 30 persone tra stanze e campeggio.

    - Ristorazione. Almeno il 50% di produzione aziendale, in termini di valore, più un 20% di locale. Limite di 20 posti/pasto e 40 coperti/giorno nel turismo famigliare, che sale a 80 posti/pasto e 160 coperti/giorno in quello aziendale.

    - Locali. Turismo famigliare: una stanza letto accessibile ai disabili; aziendale: una unità autonoma. Requisiti igienico sanitari minimi previsti per le abitazioni. Anche i campeggi hanno lo stesso trattamento normativo delle strutture turistiche simili. - Classificazioni. Previsti ben 14 diversi indirizzi di specializzazione (per esempio solo pernottamento, sportivo, ricreativo, salutistico, ittituristico, ippoturistico, venatorio). .
859 - Gli agriturismi nella regione

TRENTINO-ALTO ADIGE

    - Prevalenza attività agricola. A Trento è individuata dal regolamento in relazione al rapporto tra le ore lavoro medie annue. Nessun problema, però, se la ricettività è fino a 10 ospiti. Se viene meno la prevalenza dell'attività agricola dopo almeno cinque anni, a certe condizioni si può continuare a essere un'azienda agrituristica.

    - Ristorazione. A Trento, 30% di materie prime aziendali e almeno 80% di prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli. A Bolzano, 50% di produzione aziendale, più un 40% da produttori locali. Massimo trenta posti a sedere. Per il resto vale la legge 13/92.

    - Locali. In provincia di Trento è possibile utilizzare anche locali fuori dall'azienda, purché nel comune o in uno limitrofo anche in zone non agricole.

    - Ricettività. Quote massime per struttura: a Trento 15 camere, 6 appartamenti per un totale di 30 posti letto più 7 piazzuole per complessive 20 persone. A Bolzano le regole sono in genere quelle della legge 12/95: massimo 6 camere o 4 appartamenti.

    - Agevolazioni. A Bolzano, fino al 50% delle spese ammesse.
2.892 - Gli agriturismi nella regione

VENETO

    - Prevalenza attività agricola. Il tempo lavoro per l'attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. I criteri di conteggio sono nel regolamento. Bisogna essere imprenditore da almeno 2 anni (salvo le persone con meno di 40 anni e diploma in discipline agrarie). Per esercitare occorre iscriversi a un corso formativo di almeno cento ore.

    - Ricettività. Quote massime per struttura: 30 posti letto in edifici più 30 in campeggio.

    - Ristorazione. Fino a 60 posti a tavola si può aprire la ristorazione per 210 giorni all'anno; se ci sono 80 posti, l'apertura è limitata a 160 giorni all'anno. Tali limiti sono incrementabili del 20% per gli ospiti fissi.

    - Immobili. Agibilità tipica delle abitazioni. Le dotazioni minime sono specificate nel regolamento.

    - Agevolazioni. Concessioni edilizie per la ristrutturazione gratuite se la proprietà non è ceduta per almeno 10 anni. Contributi fino a 20mila euro (singoli) o 40 mila euro (cooperative) per restauro, arredamento e attrezzature. Incremento del tetto del 25% in zone montane e svantaggiate.


880 - Gli agriturismi nella regione

FRIULI-VENEZIA GIULIA

    - Prevalenza attività agricola. Basata su monte ore calcolato con parametri nel regolamento di esecuzione. Attività ittituristica equiparata ad agrituristica.

    - Immobili. Oltre quelli sul fondo, anche altri utilizzati da almeno 3 anni in connessione con l'attività agricola, purché a tale funzione siano destinati per 10 anni (pena il versamento degli oneri non pagati per le agevolazioni urbanistiche previste in questi casi).

    - Ricettività. Massimo 15 stanze con 30 posti letto. Campeggi: massimo 20 piazzole per 210 giorni all'anno. Requisiti igienico-sanitari tipici delle abitazioni, ma quelli delle malghe sono "abbassati" a quelli dei rifugi escursionistici. 5% dei posti letto accessibili a persone fisicamente impedite.

    - Agevolazioni. In conto interessi o capitale, sino al 60% delle spese ritenute ammissibili per i comuni svantaggiati, sino al 40% negli altri casi. Occorre mantenere l'attività per almeno 10 anni.

    - Ristorazione. 85% di materia prima aziendale e locale: altri parametri dipendono dalla dislocazione e dall'ampiezza dell'azienda. Max 210 giorni/anno di apertura del ristorante (limite solo per chi sta sotto i 500 metri di altitudine).
311 - Gli agriturismi nella regione

LIGURIA

    - Prevalenza attività agricola. Va effettuato il raffronto dei tempi agricoli previsti dalla Giunta con quelli agrituristici, valutati in 288 giornate lavorative per ogni 20 posti letto, ogni 20 coperti in sala e ogni 20 coperti per la cucina. Rientrano anche le aziende agrituristico-venatorie

    - Ricettività. Sono ammessi al massimo 24 ospiti.

    - Ristorazione. Sono concessi al massimo 52 coperti e le pietanze devono essere di derivazione locale per il 50% del valore.

    - Immobili. Sono ammessi anche quelli dell'imprenditore nel comune o in uno limitrofo.

    - Agevolazioni. Riduzione delle cubature previste dalle norme

    entro il limite di 18 metri cubi per posto letto (camera singola) o 13 metri cubi per posto letto (camera doppia).

    Sono inoltre previsti contributi con priorità alle aziende biologiche che si perdono in caso di cambio d'uso prima di 10 anni.


325 - Gli agriturismi nella regione

EMILIA-ROMAGNA

    - Prevalenza attività agricola. Viene valutata sulla base del raffronto dei tempi medi tra opere agricole

    e servizi agrituristici.

    - Ricettività. Sono previste al massimo 8 camere, elevabili a 10 piazzole per campeggio.

    Tali limiti sono elevabili, rispettivamente, a 15 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente interesse agrituristico, che sono quelle svantaggiate, montane, nei parchi o individuate dal Piano paesistico.

    - Immobili. I requisiti igienico-sanitari sono quelli validi per le abitazioni.

    È utilizzabile l'abitazione dell'agricoltore fuori dal fondo, se posta nel comune o in quelli confinanti.

    - Agevolazioni. Contributi fino al 20 per cento della spesa, che salgono

    al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico.

    Questi benefici devono essere rimborsati per cambio di attività nel decennio o vendita degli immobili

    - Altro. La Delibera di giunta n. 389 del 1º marzo 2000 fissa i criteri di classificazione.


696 - Gli agriturismi nella regione

TOSCANA

    - Prevalenza attività agricola. Si valuta con uno tra tre criteri, a scelta dell'imprenditore: 1) tempo per l'attività agricola superiore di quello per la gestione agrituristica; 2) valore produzione lorda agricola superiore alle entrate dell'attività agrituristica; 3) spese d'investimento e correnti agricole superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata e inferiori a una quota relativa alle caratteristiche dell'azienda.

    - Ricettività. Due i tetti: 30 o 40 posti letto a seconda del tipo di immobili destinati all'ospitalità (esclusi i lettini aggiuntivi per bambini di età non superiore a dodici anni). In spazi aperti, solo per aziende con almeno 2 ettari contigui nel limite di: 24 ospiti e 8 tra tende e caravans.

    - Ristorazione: è un'attività complementare, possibile solo per gli ospiti fissi o per quelli coinvolti in attività sportive, turistiche o culturali (salvo le aree montane svantaggiate). La provenienza dei prodotti va indicata agli ospiti per iscritto. Il regolamento detta i criteri costruttivi di sale da pranzo e cucine.

    - Locali. Almeno un bagno ogni quattro persone. Il regolamento prescrive l'ampiezza delle stanze, i requisiti dei bagni e dell'arredamento.
3.300 - Gli agriturismi nella regione

UMBRIA

    - Ricettività. Fino a 30 posti letto. Se non si raggiunge questo limite sono possibili 3 piazzuole per campeggio. Gli agriturismi con solo campeggio possono raggiungere 6 piazzuole, elevabili a 10 nelle aziende condotte in forma associata. Fino a 10 posti letto, solo quelli al piano terra devono essere accessibili ai disabili, altrimenti valgono le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche dappertutto.

    - Ristorazione. 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. Nessun limite per la prima colazione (che resta comunque obbligatoria)

    - Immobili. Se il fondo ne è sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché siano nelle zone di prevalente interesse agrituristico e i terreni ricadano nello stesso comune o nel limitrofo e l'edificio sia connesso con l'attività agricola.

    - Agevolazioni. In caso di ristrutturazioni, possono essere previste deroghe ai limiti di altezza e di superficie e ai rapporti di aero-illuminazione dei regolamenti edilizi. I contributi sono decisi ogni tre anni dal Consiglio regionale e indirizzati prioritariamente alle aree rurali da rivitalizzare.
891 - Gli agriturismi nella regione

MARCHE

    - Prevalenza attività agricola.

    È presupposta per gli agriturismi di piccole dimensioni (fino a 8 posti letto, 4 piazzuole campeggio

    e 16 pasti giornalieri). Altrimenti va calcolata in rapporto alle ore lavoro, secondo i criteri dettati dal regolamento di attuazione della legge.

    - Ricettività. Sono previsti al massimo 35 posti letto e 12 piazzole (purché esistano almeno 3 ettari aziendali). Il tetto è innalzato a 50 posti letto e 20 piazzole nelle aree montane, svantaggiate, dei parchi o di tutela integrale, con dimensione minima di 10 ettari.

    - Ristorazione. 70 posti tavola che salgono a 90 se almeno il 50% dei prodotti è di produzione aziendale.

    - Immobili. Sono fissate superfici minime per le stanze da letto, incrementati se l'altezza dei locali è inferiore a 2,5 metri.

    Non si applicano le regole edilizie contro le barriere e a favore dei disabili nelle piccole aziende.

    - Agevolazioni. Le concessioni edilizie sono gratuite per il recupero edilizio.
517 - Gli agriturismi nella regione

LAZIO

    - Prevalenza attività agricola. In base a tempi medi stabiliti ogni quinquennio dalla Giunta.

    - Ricettività. Massimo 10 camere

    e 30 posti letto. Si toccano le 12 camere con 40 posti letto negli edifici rurali che risultavano accatastati e non più utilizzati alla data del 31 dicembre 1985. Campeggi: 10 piazzuole con max 30 persone, se sono disponibili 5 ettari di terreno (2 ettari nelle zone svantaggiate).

    - Ristorazione. Produzione aziendale e tipica al 70% del valore.

    - Immobili. Anche in centro abitato, purché residenza dell'agricoltore nello stesso comune o limitrofo e purché il centro sia individuato da un apposito piano regionale. I requisiti urbanistici sono quelli degli immobili rurali.

    - Agevolazioni. Previsti finanziamenti per ristrutturazioni ma anche per organizzazione di attività ricreative. Per gli imprenditori agricoli possono toccare il 45% per interventi strutturali e il 30% per gli altri (zone svantaggiate). Altrimenti, si scende rispettivamente al 35 e al 20 per cento.


370 - Gli agriturismi nella regione

CAMPANIA E CALABRIA

    - Campania. La legge 41/84 non norma l'attività agrituristica in sé, bensì solo gli incentivi prevista per essa. Tuttavia, le aziende che vogliono fruirne devono adeguarsi a standards (per esempio fino a 12 posti letto, tre tende più tre roulottes o camper). Per la prevalenza dell'attività agricola ci si basa sia sul valore del reddito lordo aziendale che sul tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

    - Le condizioni degli incentivi. Sono precisate dalla circolare n. 739441/2004. I contributi in conto capitale toccano i 50% della spesa ammissibile (60% in montagna e 70-80% per gli allacciamenti alle utenze) per recupero e ampliamento delle costruzioni e sistemazioni dei locali per la vendita dei prodotti e delle aree di sosta dei campeggi, servizi compresi. Per la promozione si scende al 30% della spesa. Vi è vincolo d'uso agrituristico per 10 anni. I benefici non sono cumulabili con altri nazionali o regionali.

    - Calabria. La norma in materia di agriturismo è stata abrogata nel 2000 e non più sostituita. Molte funzioni sono state però trasferite alle Province, che tra l'altro stanziano i contributi.
955 - Gli agriturismi nelle due regioni

ABRUZZO E MOLISE

    - Prevalenza attività agricola. In Abruzzo può prevalere, ma solo nelle zone agricole svantaggiate, il tempo lavoro per agriturismo su quello agricolo.

    - Ricettività. Abruzzo: max 10 stanze e 30 posti letto più 30 posti in tenda-caravans. Molise: max 12 stanze da 24 posti letto oppure 30 persone in campeggio (purché si disponga di almeno tre ettari). In caso di ospitalità mista (camere + tende) max 8 stanze, 16 posti letto più 20 campeggiatori.

    - Ristorazione. Abruzzo: 50 posti a sedere; Molise: 60% materia prima da azienda più il 25% dalla regione.

    - Agevolazioni. In Abruzzo, contributi in conto capitale fino a 62 mila euro e fino al 40% della spesa ammessa (50% per le zone svantaggiate) o in conto interessi fino al 100%, per la ristrutturazione e anche per attività culturali, ricreative e sportive. Vincolo decennale di destinazione. In Molise si segue la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996. Esenzione dalle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche per aziende fino a 6 posti letto.
495 - Gli agriturismi nelle due regioni

PUGLIA E BASILICATA

    - Prevalenza attività agricola. In Basilicata è sempre dimostrata se l'azienda è di piccole dimensioni e purché abbia almeno due ettari di terreno. In tal caso sono concesse fino a un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori). Altrimenti, va provata con la presentazione di un piano aziendale basato sui tempi/lavoro dettati dal regolamento.

    - Ricettività. In Basilicata massimo di 30 posti letto elevabili a 40 per le aziende con almeno 5 mila ore lavoro/annue e a 50 per quelle con almeno 10 mila ore lavoro.

    - Agevolazioni. In Basilicata sono quelle stabilite dalla legge n. 36 del 2001 per il sostentamento dell'agricoltura.

    In Puglia sono previsti contributi fino a un massimo del 60% della spesa, che salgono al 70% per la predisposizione di impianti tecnologici, attrezzature per il tempo libero e spazi attrezzati per il campeggio.

    - Tipologie. In Basilicata rientrano nell'agriturismo anche il pescaturismo e l'ittiturismo, con lo stesso trattamento.
525 - Gli agriturismi nelle due regioni

SICILIA

    - Prevalenza attività agricola. Regolata dalla circolare del 23 luglio 1997, n. 239 (in termine di ore lavoro o di reddito).

    - Ricettività. Max 10 camere con 30 posti letto.

    I locali devono essere sprovvisti di barriere architettoniche. Campeggi: limite di cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) per un totale di venti persone.

    In caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti si sale a 30 camere con 70 posti letto e a 20 piazzole e 50 persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.

    - Ristorazione. Semplice prevalenza delle materie prime locali. L'attività di ristorazione non può essere fornita senza quella di alloggio o campeggio.

    - Agevolazioni. Sono stabilite per la ristrutturazione; l'acquisto di macchinari e arredi, la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il periodo 2000-2006 dalla legge 32/2000 (articolo 87). Decadono con il recupero di quanto erogato se vi è cambio d'uso prima di 10 anni.
350 - Gli agriturismi nella regione

SARDEGNA

    - Prevalenza attività agricola. Tempo-lavoro dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio annuale.

    - Ricettività. Quote massime per struttura: camere con 10 posti letto e 5 piazzuole con 15 campeggiatori (fino a 10 ettari); fino a 12 camere con 20 posti letto e 10 piazzuole con 30 campeggiatori (aziende più grandi, con incremento proporzionale).

    - Ristorazione. Per gli ospiti più altri, fino al limite di 80 coperti.

    - Agevolazioni. Deroghe decise dai Comuni ai limiti di altezze, areazione e illuminazione.

    - Contributi. In conto mutuo o capitale in misura 35% per gli immobili e 20% per altri investimenti, che salgono, rispettivamente, al 45% e al 30% nelle aree svantaggiate. - Per 12 anni. Non ci possono essere cambiamenti di attività.