Val d’Aosta: cambia la legge urbanistica


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Rubrica regioni per Il Sole 24 ore


Urbanistica in genere
Urbanistica in genere
La legge n. 22 del 16 ottobre 2006, n. 22 concede ai comuni che non hanno ancora adeguato i loro piani regolatori generali alle norme della legge urbanistica (la n. 11 del 1998), la possibilità. di adottare varianti al Prg (prima vietate). Innanzitutto è varata una “sanatoria” per quelli che si sono adeguati entro fine 2005. Gli altri, possono adottare varianti purché per ben precise opere pubbliche. Innanzitutto i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o pubblica. Poi gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle infrastrutture, imposti da esigenze tecniche. Quindi la modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già loro destinate, senza riduzione della loro superficie. Infine le modifiche nei centri storici previste dai regolamenti regionali. Se le procedure non sono rispettate, il divieto di variante permane.

Viene ammorbidito il divieto di edificazione in una fascia di 100 metri dai laghi artificiali: sono i consigli comunali a disciplinare l’ampiezza delle fasce di salvaguardia e gli interventi in esse consentiti. Le loro delibere sono sottoposte alla Giunta Regionale, salvo silenzio-assenso entro 120 giorni.

Nei terreni franosi, e nelle zone ad alto rischio di valanghe e slavine, viene specificato l’elenco delle opere edili consentite e quali non necessitino di uno studio di compatibilità. Dove c’è rischio di valanghe i progetti sono sottoposti all’approvazione di un’apposita struttura regionale.

E’ infine cancellato il limite di tre anni lasciato ai Comuni per l’acquisizione o per adottare i Pud (piani urbanistici di dettaglio) degli immobili sottoposti a vincoli diretti all’espropriazione o all’inedificabilità, per i quali siano trascorsi già cinque anni dall’imposizione del vincolo stesso.