Detrazioni fiscali sul recupero: i principali dubbi burocratici alla luce delle nuove norme


Pubblicazione

Inchiesta per il Sole 24 ore


Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero Condominio - amministratore
Condominio - amministratore
I mutamenti della normativa a cavallo tra il 2006 e il 2007 possono scatenare numerosi dubbi di applicazione. Per esempio, è bene ricordare che l’obbligo di specificare in fattura il costo della mano d’opera, pena la perdita del diritto alla detrazione, è scattato ”in relazione alla spese sostenute dal 4 luglio 2006” (circolare Entrate n. 28/2006), che è la data di entrata in vigore del decreto legge . n. 223/2006.

Viceversa lo stesso decreto ha stabilito che dall’1 ottobre 2006 entravano in vigore altri tre cambiamenti:

a) Il passaggio dal 41% al 36% della detrazione fiscale;
b) La riduzione dal 20% al 10% dell’Iva sulle fatture per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) Il limite di spesa in cui si può godere la detrazione è rapportato ad ogni unità immobiliare (e non più, come prima, ad ogni unità immobiliare e a ogni persona che ha pagato i lavori).

Per testare gli effetti di queste quattro disposizioni si può fare un esempio che le comprenda tutte. Poniamo infatti che moglie e marito abbiano affrontato, a metà per ciascuno, una spesa di 70 mila euro per opere di manutenzione straordinaria nella propria casa, in due rate. Una prima rata da 35 mila euro è stata fatturata e versata con bonifico entro giugno 2006. La seconda rata è stata invece fatturata a settembre 2006 e versata con bonifico ad ottobre 2006.

Non vi dubbio che la prima rata andava fatturata con il 20% di Iva, per un totale di 42 mila euro (35 mila+Iva al 20%) . Su essa ciascuno di loro godrà della detrazione fiscale del 41% della spesa affrontata, Iva compresa. Perciò il marito, in riferimento a tale rata, avrà pagato 21 mila euro e ne potrà detrarre 8.610 in dieci anni (il 41% di quella cifra). La moglie, lo stesso.

Anche la fattura emessa a settembre 2006 sarà di 42.000 euro, Iva al 20% compresa (con in più evidenziato il costo della mano d’opera). Ma, dato che il tetto di spesa è divenuto di 48 mila euro per ciascun immobile, la somma su cui si gode della detrazione per la seconda rata è di soli 6 mila euro in totale. Per cui il marito potrà godere, in 10 anni, del 36% di 3 mila euro e la moglie lo stesso (1.080 euro ciascuno). In totale, fanno 9.690 euro ciascuno di risparmio fiscale conseguito nel 2006.

Resta un dubbio. La disciplina del 36% pre-vigente ammetteva che il tetto di 48 mila euro fosse da calcolarsi non solo per ciascun immobile e per ciascun contribuente che ha pagato i lavori, ma anche per ciascun assenso edilizio: infatti se si dava corso a due diversi “cicli” di lavori pluriennali, uno slegato dall’altro, per ciascuno di essi valeva il tetto dei 48 mila (vedi ad esempio la Guida Casa delle Entrate, anno 2003) . Mettiamo ad esempio il caso di un contribuente che esegua lavori di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento e che, per pura casualità, sia coinvolto anche in opere di straordinaria manutenzione nel condominio (sostituzione di un ascensore e ripittura di una facciata). Potrebbe forse sorgere il dubbio che, valendo “per ciascuna unità immobiliare”il tetto di spesa agevolabile di 48 mila euro, tale tetto comprenda entrambe le opere. C’è però da ritenere che così non sia e che la novità introdotta a nel 2006 abbia come scopo solo quello di escludere l’agevolazione a più contribuenti, non ad opere del tutto differenti, con diverso tipo di procedure edilizie.

Infine c’è la mancata proroga, per il 2007, della detrazione per l’acquisto di un appartamento in interi fabbricati" ristrutturati e venduti o assegnati frazionati ad uso abitazione da imprese o cooperative edilizie. Essa era rapportata, lo ricordiamo, al 36% di un quarto del prezzo di acquisto con un tetto massimo di quest’ultimo di 48 mila euro (per semplicità, si può anche dire al 9% del prezzo di acquisto). Qui occorre ricordare che il decreto Economia e Finanze 9 maggio 2002, n. 153 aveva escluso, in questo caso, la necessità no solo della comunicazione inizio lavori ma anche del bonifico bancario: quindi, in mancanza, sono detraibili i pagamenti, comunque effettuati, entro il 31 dicembre 2006. Ulteriore requisito: anche le opere di ristrutturazione debbono essere stati terminate entro il 31 dicembre 2006 e gli appartamenti venduti o assegnati entro il 30 giugno 2007.

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