Recupero dei sottotetti a seconda della Regione


Pubblicazione

Articolo per Il Sole 24 ore


Urbanistica in genere
Urbanistica in genere Sottotetti
Sottotetti Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero
Oramai nella maggior parte del territorio italiano sono state emanate norme sul recupero dei sottotetti, tanto che le altezze minime stabilite dal Decreto del ministero della Sanità 5 luglio 1975 per i locali abitativi sono derogate quasi dappertutto. Con regole che variano però a seconda delle Regioni e spesso anche a seconda delle altitudini del comune (vedi la tabella a fianco). Anche in Lombardia, dove una versione mal scritta della legge urbanistica aveva bloccato per sette mesi i lavori, la legge n. 20/2005 ha riparato al mal fatto. Tratto comune a quasi tutte le norme è porre come condizione che il sottotetto venga riutilizzato come abitazione (in Piemonte, anche solo in parte). Poi di concedere deroghe alle norme urbanistiche vigenti, quindi la possibilità di aggiungere superfici o volumetrie oltre quelle consentite. Si prevedono spesso eccezioni alle regole sull’eliminazione delle barriere a favore dei disabili previste per le nuove costruzioni o gli ampliamenti: è possibile accedere ai solai ricavati anche da scale ripide o comunque da passaggi assai stretti. Possono essere posti requisiti di coibentazione mentre è facilitata l’apertura di finestre e lucernari. Infine nei comuni nelle zone montane e (in qualche caso) nei centri storici, le altezze minime sono ulteriormente ridotte (tranne che in Basilicata, in Sicilia e in provincia di Bolzano). Tuttavia il concetto di "montano" varia da regione a regione,da un minimo di 400 a 1.100 metri d’altitudine.

Continua nell'allegato