Detrazione 55%: l'incognita dei tempi


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Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero Risparmio energetico - energie alternative
Risparmio energetico - energie alternative
Detrazioni fiscali del 55% sul risparmio energetico: il decreto dell’Economia e Finanze che regola la materia lascia aperti diversi nodi interpretativi Nella norma, per esempio, non si fa diretto riferimento al comma 348 della Finanziaria 2007 che “lega” la nuova detrazione alle regole e alle procedure previste per la detrazione del 36%: una lettura frettolosa, perciò, farebbe ritenere che l’iter della nuova agevolazione possa “saltare” alcune tappe-chiave dell’iter burocratico necessario (per esempio l’invio al Centro servizi di Pescara della comunicazione di inizio lavori e dei relativi allegati)., o Così, evidentemente, non è: occorre chiarire da subito che la detrazione fiscale del 55% prevede non solo investimenti piuttosto cospicui (per realizzare gli obiettivi di risparmio previsti, che sono piuttosto ambiziosi), ma anche un consistente aggravio della certificazioni previste, con il necessario coinvolgimento di tecnici specializzati.

Il fattore tempo. Il fatto che la detrazione, almeno al momento, sia concessa solo per le opere pagate (e quindi realizzate) nel corso del 2007 pone in primo piano un pericolo: quello di iniziare lavori molto costosi e impegnativi, mossi dall’incentivo, per poi accorgersi che non si potrà godere, in tutto o in parte, dello sconto sulla dichiarazione dei redditi. Perfino i bonifici versati nel 2007 possono essere a rischio, perché l’agevolazione scatta solo se le i lavori saranno terminati entro febbraio 2008 e sarà possibile inviare prima della fine di quel mese all’Enea (l’ente tecnico incaricato) l’attestato di certificazione o qualificazione energetica prescritto. Quindi chi decide di cogliere l’occasione, dovrà spesso fare una scommessa: sperare nella proroga almeno per tutto l’anno prossimo, simile a quelle che si sono susseguite per il 36%. Ricordiamo però che, dal 2008, il codice dell’energia prevede parametri ancor più rigidi di quelle ora vigenti per il rendimento termico degli edifici.

La capienza fiscale. La detrazione si gode in tre rate annuali (anziché in 10, come accade per il 36%), con un tetto massimo di spesa che può raggiungere anche i 188 mila euro, quindi fino a un massimo di 55 mila euro di sconto fiscale (33.333 euro annui). Può trattarsi di un bel vantaggio, se le opere riguardano il condominio (e quindi la spesa pro-capite è ridotta), oppure se il committente dell’opera stessa ha un buon reddito, e quindi versa tributi fiscali consistenti. Altrimenti occorre tener conto che non è possibile imputare a periodi di imposta successivi la detrazione non goduta in ciascun anno e il 55% rischia di essere uno “sconto per ricchi”. Una soluzione è il fatto che più familiari partecipino alla spesa e quindi godano pro-quota della detrazione stessa, a prescindere da chi tra loro sia il committente che ha ottenuto gli assensi edilizi per eseguire i lavori. A questo proposito dovrebbero valere i criteri applicabili per il 36% (anche se il nuovo decreto non ne fa cenno).

Chi può A differenza di quel che accade per il 36%, la detrazione non è né limitata agli edifici residenziali né tanto meno ne sono esclusi i titolari di reddito d’impresa.

Pertanto ne gode anche un condominio che comprenda soprattutto unità non residenziali (negozi, uffici, laboratori, magazzini). In caso di leasing, la detrazione compete all'utilizzatore ed é determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Gli edifici debbono essere “esistenti”alla data del 31 dicembre 2006. La Finanziaria 2007, in realtà, prevede la detrazione anche per gli edifici di nuova costruzione, purchè di volumetria superiore a 10 mila metri cubi: ma di questi si occuperà un altro decreto.

Qualche dubbio potrebbe sorgere sul fatto se, in caso di opere condominiali, il tetto di spesa su cui effettuare la detrazione valga per tutto il palazzo oppure sia rapportato alle singole unità immobiliari. Un chiarimento sarebbe utile, anche perché in un medio condominio di 20 appartamenti la sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione, più le varie opere connesse, potrebbe facilmente superare il costo di 30 mila euro.

Il raggiungimento degli standard di risparmio energetico previsti non è né facile né poco costoso per gli edifici già in essere, mentre lo sarebbe molto di più per quelli di nuova costruzione, che possono essere già dall’inizio progettati adeguatamente. Avvantaggiati saranno coloro che fanno interventi di demolizione e totale ricostruzione, inquadrati anche dal decreto tra quelli agevolati.

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