Assemblea condominiale, limiti delle delibere e verbale


Pubblicazione

Articolo per Il Resto del Carlino


Condominio - assemblea
Condominio - assemblea
Le delibere prese dall’assemblea sono obbligatorie anche per la minoranza e sono immediatamente esecutive.

In certi casi però il magistrato o anche l’amministratore condominiale possono sospendere il diritto a essere eseguita di una deliberazione:

1) quando sia contraria a una norma penale o a una normale imperativa di legge (che, ricordiamo, non può essere cambiata con l’accordo degli interessati);
2) quando ci si accorge che la nullità dipende da quella dell’assemblea per mancanza di quorum;
3) quando ci si accorge che potrebbe essere dannosa per la collettività condominiale (per esempio: l’assemblea affida lavori straordinari a una ditta che all’assemblea risulta in stato fallimentare).

È però consigliabile che l’amministratore, qualora sospenda l’esecuzione delle delibere, convochi l’assemblea e spieghi il perché della sua decisione
L’amministratore di fronte a una impugnativa deve avere la saggezza di attendere la fine della vertenza a meno che la delibera riguardi l’ordinaria amministrazione. In tal caso deve agire con buonsenso, perché il suo compito è gestire con la diligenza del buon padre di famiglia.


Continua nell'allegato