Le tabelle millesimali


Pubblicazione

Articolo per Il Sole 24 ore


Condominio - millesimi
Condominio - millesimi
A norma dell’articolo 68, disp. att., c.c., i valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quelli dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi, in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. In realtà, la tabella a cui si riferisce l’art. 68, è articolata in due tabelle tipologicamente diverse, a secondo che si tratti di tabella di proprietà o di tabelle di gestione. La tabella di proprietà é finalizzata alla determinazione della quota di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni e, quindi, alla misura dei diritti reali del condomino. La tabella (o le tabelle) di gestione attiene invece alla ripartizione delle spese condominiali, senza incidere sull’entità e sulla misura dei diritti reali del condomino. La formazione delle tabelle implica di regola un vero e proprio negozio contrattuale. Il che spiega perché le tabelle devono essere approvate e modificate con l’unanimità dei consensi di tutti i condomini e non a maggioranza: ove non si raggiunga l’unanimità, occorre adire l’Autorità giudiziaria. Con la conseguenza che le delibere assembleari, adottate a maggioranza, sono nulle e inopponibili ai condomini assenti o dissenzienti, i quali non possono incorrere in alcuna decadenza, ove non impugnino la delibera assembleare, nel termine di 30 giorni, di cui all’art. 1137 c.c..

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177art.doc