La nomina dell’amministratore condominiale


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Articolo per il Resto del Carlino


Condominio - assemblea
Condominio - assemblea Condominio - amministratore
Condominio - amministratore
L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio, un po’ come il Governo lo è del Paese. Non è facile inquadrare dal punto di vista della legge la sua figura, anche perché i suoi compiti e le sue responsabilità si sono andate via via ampliando nel tempo.

Ogni persona, anche se analfabeta, può essere nominata amministratore condominiale (anche un dipendente pubblico, purché trasformi a tempo parziale il suo rapporto di lavoro subordinato). I tentativi delle associazioni di categoria di avere un albo sono caduti nel nulla: è allo studio oggi come oggi un progetto di legge che concederebbe la possibilità alle associazioni degli amministratori di concedere ai propri iscritti un certificato di abilitazione, valido non solo in Italia ma negli altri Paesi dell’Unione Europea. Il che porterebbe, se ci si rivolge agli iscritti delle associazioni, ad ottenere una sorta di “marchio di qualità”, cioè la sicurezza di avere a che fare con professionisti con un certeo grado di capacità.

Può essere incaricato uno studio associato o una società? Dopo averlo negato a lungo, la Cassazione ha cambiato idea, affermando che lo studio associato può assumere l’incarico, con rappresentanza di fronte a terzi sia attribuita al socio amministratore e che, infine, l'eventuale risoluzione dei conflitti interni sia regolata dall'articolo 2257 del codice civile. Resta possibile che l’assemblea dia il mandato solo a una delle persone fisiche che sono socie dello studio stesso. In tal caso solo la fatturazione del suo compenso potrebbe essere fatta allo studio. Tuttavia la funzione dell’amministratore può essere esercitata, anche a rotazione, da qualsiasi rappresentante dello studio associato. Sentenze “di frontiera” dei giudici (per esempio quelli di Milano, n. 13198/2004) ammettono anche l’incarico a una società di capitali che¸ al pari di una persona fisica, risponde nei confronti dei condomini con tutti i propri beni, anche se non con quelli personali dei singoli soci.

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