Il rendiconto condominiale


Pubblicazione

Articolo per Il Sole 24 ore


Condominio - amministratore
Condominio - amministratore Condominio - spese
Condominio - spese
L’assemblea condominiale è tenuta a provvedere all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini (art. 1135, n. 2, c.c.), nonché all’approvazione del rendiconto annuale e all’impiego del residuo attivo della gestione (art. 1135, n. 3, c.c.).

La gestione condominiale – a parte le ventilate proposte di riforma del condominio - è dunque annuale, così come risulta anche dall’art. 1130, ultimo comma, c.c., per il quale l’amministratore “alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”. L’amministratore non è però tenuto a rendere i conti della gestione a ciascun condomino, ma solo alla collettività condominiale, in occasione dell’assemblea annuale, anche se può ritardarli di qualche mese, senza incorrere nel rischio di essere revocato: nessuna norma di legge impone infatti l’osservanza di una rigorosa sequenza temporale.

In questo senso la Cassazione, 13/10/1999, n. 11526 ha puntualizzato che “nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell'osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell'esame dei vari rendiconti presentati dall'amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, con la conseguenza che va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presiedono alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti”.

Continua nell'allegato


Allegato

181art.doc