La revoca dell’amministratore condominiale


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Articolo per il Resto del Carlino


Condominio - amministratore
Condominio - amministratore Condominio - assemblea
Condominio - assemblea
L’amministratore può essere revocato dall’assemblea con la stessa maggioranza richiesta per la nomina; la revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo alcuno.

L’amministratore può inoltre essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino:
a) quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche se esula dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea dei condomini;
b) se non ha reso conto della sua gestione per due anni; c) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

L'espressione "fondati sospetti" sembra dimostrare che non si richiede un pregiudizio o un danno provato. Resta comunque difficile definire cosa si intenda con "fondati sospetti di gravi irregolarità", una definizione che potrebbe pur sempre avere un'interpretazione via via più estensiva nel tempo, tenuto conto del consolidarsi della figura professionale dell'amministratore e dell'incremento dei suoi obblighi normativi e fiscali.

Tuttavia il concetto di gravi irregolarità sembra connesso con quello di dolo o colpa grave, per esempio quando vi siano forti indizi che l'amministratore stia agendo deliberatamente e con intenzionalità per il soddisfacimento di interessi propri. E quasi tutte le decisioni giurisprudenziali sembrano per ora marciare in questa direzione, dando un'interpretazione restrittiva all'articolo 1129 (per esempio, Tribunale di Napoli, 13 dicembre 1994, n. 3482), legata a un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il condominio.