IL VINCOLO AMBIENTALE NON EVITA L'ESTIRPAZIONE


Distanze legali e vedute
Distanze legali e vedute
Cassazione civile sez. II, 19/08/2026, n. 24714
Distanze legali e alberi confinanti: non è sufficiente il vincolo ambientale per evitare l'estirpazione
In tema di distanze legali di alberi, gli artt. 892, 893 e 894 c.c. configurano un autonomo sistema di tutela interprivatistica del proprietario confinante, il quale ha diritto di ottenere l'estirpazione degli alberi e delle siepi mantenuti a distanza inferiore a quella legale, indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio, dovendo il giudice di merito limitarsi a verificare l'inosservanza delle distanze prescritte. I vincoli paesaggistici, forestali o ambientali gravanti sull'area - ancorché derivanti da normativa speciale di tutela del paesaggio e delle aree boschive - non incidono sull"an debeatur del comando di estirpazione, potendo rilevare esclusivamente in sede esecutiva o nei rapporti con la pubblica amministrazione quanto alle modalità di attuazione dell'ordine giudiziale. Ne consegue che il giudice di merito, investito di specifica domanda di estirpazione e dei correlati motivi di appello, non può arrestare la propria decisione alla sola qualificazione dell'area come 'bosco vincolato', ma deve pronunciarsi espressamente sulla fondatezza della pretesa azionata alla luce della disciplina codicistica delle distanze. Cassazione 19 agosto 2026 n. 24714.