L'ABBASSAMENTO DEL PAVIMENTO PUO' ESSERE CONSENTITO


Condominio - parti comuni
Condominio - parti comuni
Cassazione civile sez. II, 23/07/2026, n. 23936
L’abbassamento del pavimento del singolo condomino non è di per sé illegittimo se non altera la funzione di sostegno del terreno né il pari uso della parte comune. In questi termini, Cassazione 23 luglio 2026 n. 23936, secondo cui in materia di condominio negli edifici, nell'ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.