CONDOMINO MOROSO: VIETATO INTERROMPERE L'EROGAZIONE DI ACQUA E RISCALDAMENTO


Condominio - spese
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Il condominio non può sospendere al condomino moroso servizi essenziali e indispensabili come l'erogazione dell'acqua e del riscaldamento. È quanto deciso dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 15 settembre 2017. Il condominio, con riferimento all’articolo 63, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile - per il quale “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato” - ha chiesto di essere autorizzato, in via di urgenza e cautelare, a interrompere i servizi di riscaldamento, acqua e antenna centralizzata ad una condomina che, per oltre sei mesi, non ha versato le quote per usufruire di tali servizi. Il giudice, confrontando gli orientamenti contrari alla sospensione e quelli a favore “in funzione della preminente tutela del diritto alla salute" garantito dall'articolo 32 della Costituzione, ha respinto il ricorso autorizzando implicitamente ed esclusivamente il distacco dall’antenna televisiva centralizzata, considerato un servizio non essenziale. Il tribunale ha poi osservato che il ricorso all’istituto della sospensione dei servizi deve essere considerato come “extrema ratio”, specificato che la procedura esecutiva immobiliare, conseguente all'azione di riscossione avviata dall'amministratore, ha prodotto due effetti: 1) la possibilità per il condominio di chiedere al giudice dell’esecuzione l’immediata sostituzione del custode del bene pignorato, in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dell'immobile stesso, oltre che il pagamento delle spese condominiali relative; 2) l'attivazione del nuovo custode in ordine alla liberazione dell'immobile, fra l'altro, in caso di inadempienza ai predetti obblighi.