RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CONDOMINIO


Condominio - spese
Condominio - spese
Ai sensi dell'art. 63 comma 2 disp att C.C. i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini. Ne deriva che nel condominio è prevista una responsabilità sussidiaria dei condòmini non morosi, salvo il beneficium excussionis previsto in loro favore, per cui il creditore potrà rivalersi anche su costoro ma solo dopo aver agito preventivamente e infruttuosamente verso i condòmini morosi (cfr. Tribunale di Cosenza 2311/2021).