TASSE E ACCETTAZIONE DELLA EREDITA'


Successioni e donazioni
Successioni e donazioni
Nessun obbligo fiscale per il contribuente che ha rinunciato all’eredità. Nemmeno se risulta fra gli eredi successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione. Tale adempimento di natura prettamente tributaria non costituisce infatti accettazione dell’eredità. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 21006 del 22 luglio scorso. Secondo la Cassazione infatti, sulla scorta anche di quanto già deciso nella sentenza n. 15871 del 2020, può ribadirsi il principio secondo cui “il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex articolo 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili”.