SULLE DISTANZE PREVALE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Barriere architettoniche
Barriere architettoniche
L’INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEROGA ALLE NORME SULLE DISTANZE
In tema di conflitto tra l'innovazione rappresentata dall'installazione dell'ascensore e la normativa sul rispetto delle distanze legali tra costruzioni o delle distanze rispetto alle vedute, il Tribunale di Milano, (sentenza 2 marzo 2020, numero 1937) ha puntualizzato che la realizzazione di un ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche - realizzata da un condomino su una parte di un cortile e di un muro comune - deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condòmini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che rilevi la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, (neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. 13/1989). Il richiamato articolo 3, comma 2, Legge 13/89 non può trovare applicazione in ambito condominiale. In sostanza - ai fini della legittimità della deliberazione adottata dall'assemblea dei condòmini ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - l'impossibilità di rispettare, a causa delle particolari caratteristiche dell'edificio, tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche, non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti in condizioni di minorazione fisica, se l'intervento produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nell’utilizzo del bene primario abitazione.