PERGOLATO ASSIMILABILE ALLA TETTOIA


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Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio (al di sotto) delle persone: deve dunque ritenersi che quando il manufatto sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoria, ed è soggetto alla disciplina relativa. L’intervento richiede, dunque, il permesso di costruire (articolo 10 DPR 380/2001).
In questo senso, la sentenza del Tar Lombardia 24/2020, seconda sezione, per la quale è legittimo il fermo imposto dall’amministrazione locale al proprietario di casa: il pergolato coperto è, di fatto, una tettoia, quindi non è possibile installarlo senza permesso di costruire. Rileva, per il Tar, che la copertura sia realizzata in materiale non facilmente amovibile. Tanto piu’ che la struttura acquisisce autonomia funzionale rispetto all’edificio principale. Stando ai criteri del dlgs 222/16, quindi, è precaria solo l’opera che soddisfa esigenze di temporaneità. Il Comune, pertanto, può sospendere i lavori per i pergolati. E questo perché i pergolati sono vere e proprie tettoie per cui è necessario il permesso di costruire. Ciò vale anche dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo Scia 2, che pure ha introdotto una deregulation nel settore edilizio: l’opera resta precaria soltanto quando è destinata a soddisfare esigenze temporanee. Né si può invocare la più favorevole disciplina delle pertinenze. Il pergolato infatti è un manufatto di dimensioni rilevanti che assume un’autonomia funzionale rispetto all’edificio principale.