IMPOSTA DI REGISTRO IN TERMINE FISSO PER IL PRELIMINARE


Compravendita - tributi
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Alla dichiarazione di nomina, relativa ad un contratto preliminare per persona da nominare contente la previsione di una caparra, deve essere applicata l’imposta di registro in quota fissa, se esercitata oltre il terzo giorno successivo rispetto alla data di stipula del contratto nel quale la riserva di nomina è convenuta. In altre parole alla dichiarazione di nomina non si applica l’imposta proporzionale versata per caparre e acconti pattuiti nell’àmbito del contratto preliminare.
E’ questa la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto contenuta nella sentenza n. 146/4/2022 del 2 febbraio a conferma di una identica decisione (la n. 1000/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia).
Il tema attiene all’interpretazione dell’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986 (il TUIR, Testo Unico dell’Imposta di Registro), nel quale è prescritto che, in relazione al contratto per persona da nominare:
- la dichiarazione di nomina è soggetta all’imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero da espressa riserva contenuta nel contratto per persona da nominare;
- la dichiarazione sia esercitata entro tre giorni dalla data dell’atto mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso;
- se la dichiarazione di nomina è fatta nello stesso atto che contiene la riserva di nomina non è dovuta alcuna imposta;
- in ogni altro caso è dovuta l’imposta stabilita per l’atto cui si riferisce la dichiarazione di nomina.