L'ACCORDO DI RIDUZIONE DELL'AFFITTO


Locazioni - Fisco
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L’ACCORDO SULLA RIDUZIONE DEL CANONE
Per ridurre il canone di affitto di qualsiasi tipologia di immobile (abitativo o commerciale) è possibile scambiarsi, una scrittura di modifica del contratto di locazione in essere, immediatamente efficace. Per la registrazione non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente da bollo. Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate fornita con la Circolare 3/04/2020 n. 8/E, mediante risposte a quesiti sul Decreto Legge 17/03/2020 numero 18.
Le Entrate hanno analizzato l’applicabilità dell’art. 62 del Decreto Legge 18/2020 sulla base di un quesito che chiedeva se le disposizioni richiamate potessero valere anche per la sospensione dei versamenti dell’imposta di registro e di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.
Per l’Agenzia delle Entrate (risposta 1.21) sono rimasti sospesi - sempre facendo riferimento alle disposizioni di cui all’art. 62 del DL 18/2020 e fino al 31 maggio 2020 - anche i versamenti dell’imposta di registro dovuti per la registrazione di un contratto di comodato e/o locazione.
Il chiarimento è fondato sull’art. 16 del DPR 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), per il quale la liquidazione dell’imposta è “subordinata” alla richiesta di registrazione dell’atto, con la conseguenza che, se il contribuente si avvale della sospensione, indicata in precedenza, e non richiede la relativa registrazione, non si concretizza l’ulteriore obbligo del correlato versamento, anche in presenza di contratti di locazione.