LA CASA PUO' COSTITUIRE "LUOGO DI LAVORO"


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Dal momento in cui vengono svolti dei lavori, una casa (o quella parte interessata dai lavori: la cucina, il bagno, il giardino e altro) diventa un cantiere edile nel quale l’ispettore può liberamente entrare per controllare l’osservanza delle norme sul lavoro. A stabilirlo è la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 502/2022, precisando quando e come un luogo costituisce “privata dimora” in cui opera il “divieto di accesso ispettivo”. La Corte riconosce piena legittimità ad un’ordinanza del 2017 emessa dall’ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione, nel cui giardino venivano eseguiti lavori edili con impiego di lavoratori in nero.

In sintesi:

- Il divieto di accesso - L’articolo 13 della Legge 689/1981 dispone che “gli organi addetti al controllo (…) possono, per l’accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla “privata dimora” (…)”
- Il potere d’ispezione - Un’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di “privata dimora”, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo esposto al pubblico.