L'ASSEMBLEA PUO' APPROVARE TRANSAZIONI


Condominio - assemblea
Condominio - assemblea
La delibera dell’assemblea condominiale vincola tutti anche la minoranza dissenziente o chi si è astenuto. Di conseguenza tutti sono tenuti a pagare gli oneri condominiali derivanti da una conciliazione che chiude una controversia pendente con un terzo, estraneo al condominio. Tale obbligo di contribuire non nasce dalla transazione, approvata dall’assemblea con le maggioranze di legge, ma dalla deliberazione, come previsto dall’art. 1137. In questo senso Cassazione 13 maggio 2022 numero 15302. La Cassazione ha ribadito che l’assemblea condominiale, in forza dell’art. 1135 c.c., può deliberare a maggioranza anche transazioni aventi ad oggetto liti insorte con il terzo creditore nell’esecuzione di rapporti contrattuali. Al di fuori dei casi in cui l’amministratore procede immediatamente a concludere un contratto per conto del condominio, operando quale rappresentante, il condominio provvede ad assumere obbligazioni nei confronti dei terzi proprio per il tramite delle deliberazioni dell’assemblea, le quali non sono sindacabili nel merito e, ai sensi dell’art. 1137 c.c., sono obbligatorie e vincolanti per tutti i condòmini, compresi i dissenzienti e gli assenti. Tuttavia la delibera dell’assemblea che approvi un determinato atto di gestione - come nella specie una transazione con un creditore - non dà luogo a un atto di autonomia negoziale configurabile quale proposta o accettazione ai fini del perfezionamento del contratto.