AMMINISTRATORE REVOCATO, POSSIBILE LA RINOMINA PURCHE' NON IMMEDIATA


Condominio - amministratore
Condominio - amministratore
AMMINISTRATORE REVOCATO, POSSIBILE LA RINOMINA
Il provvedimento di revoca giudiziaria dell’amministratore è un’eccezione al potere dell’assemblea di interrompere il rapporto fiduciario con l’amministratore, temperato dall’articolo 1129, comma 13, in forza del quale “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare l’amministratore revocato”. Questo il contenuto dell’ordinanza numero 23743 del 28 ottobre, giudice relatore Antonio Scarpa. La decisione affronta la questione della nomina dell’amministratore appena revocato: un problema che si pone spesso perché a chiedere la revoca è quasi sempre una sparuta minoranza di condòmini, sulla scorta di condotte censurabili da parte dell’amministratore che, però, sono tollerate o incoraggiate dalla maggioranza.
In sostanza: “ il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale è temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione”.
La rinomina dell’amministratore revocato è possibile ma non nel corso dell’assemblea immediatamente successiva alla revoca giudiziale.