PER LE TARDIVE REGISTRAZIONI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, LA BASE IMPONIBILE PER LE SANZIONI E' IL CANONE ANNO PER ANNO


Locazioni - Fisco
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Secondo la settima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 36/13/2020, in caso di stipula di un contratto di locazione intervenuto tra società del medesimo gruppo ma registrato tardivamente, la base imponibile su cui si deve calcolare la sanzione irrogabile è costituita dal canone dovuto per la singola annualità (e non dalla sommatoria di quello previsto per l’intera durata del rapporto). Nel caso esaminato dalla Commissione, un gruppo immobiliare di società aveva impugnato atti di contestazione con cui gli erano state irrogate, in via solidale, sanzioni annesse alla mancata registrazione di un contratto di locazione al quale, per la determinazione degli importi a titolo di sanzioni a carico delle stesse, l’Ufficio della direzione provinciale 2 di Milano si era rifatto alla base imponibile individuata per tutta la durata del contratto, applicando l’art. 5, comma 1, della parte I della Tariffa allegata al DPR 131/1986 e l’art. 43, comma 1, lett. h (richiamato DPR). In tale contesto, il ricorso si incentrava sostanzialmente sulla errata commisurazione degli importi pretesi a titolo sanzionatorio proprio perché errata era stata la base imponibile considerata in tutti i canoni dovuti per l’intera durata contrattuale. La Commissione Tributaria, invece, ha evidenziato la specialità - rispetto alla norma applicata dall’Ufficio - del diverso articolo 17, comma 3, del DPR 131/1986, che prevede, per l’assolvimento dell’imposta di registro, una base imponibile cui il soggetto passivo può rifarsi per determinarla, consistente nel quantum relativo ad una singola ed autonoma annualità. A tale metodo di determinazione della base imponibile deve ragguagliarsi anche quello relativo al calcolo della relativa sanzione, irrogata per la tardiva registrazione del contratto. Tale commisurazione quindi - anche ai fini della sanzione - va effettuata con riferimento alla singola annualità, proprio in considerazione dell’appurato frazionamento che avviene, in tali casi, del presupposto impositivo.
Nell’accogliere in tal modo la posizione delle ricorrenti, la CTP milanese osservava come tale posizione fosse oltretutto coerente con la collocazione sistematica delle predette norme nel sistema sanzionatorio tributario di cui al Decreto Legislativo 472/97, nonché con il generale principio di proporzionalità tra violazione e sanzione.