IL FIDUCIARIO PAGA LE SPESE CONDOMINIALI


Condominio - spese
Condominio - spese
La convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento è stata adottata all’Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 364 del 1989. In base all’art. 2 di tale convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente o disponente, che, con atto tra vivi o mortis causa, pone sotto il controllo di un cosiddetto trustee uno o più beni nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Se l’abitazione compresa in un condominio è conferita in un trust, l’amministratore condominiale è tenuto a riscuotere gli oneri dovuti pro quota per la gestione dei beni comuni nei confronti del soggetto che risulta fiduciario (trustee). E’ quindi il trustee che deve considerarsi effettivo proprietario. Il chiarimento è stato fornito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la recente ordinanza 2 febbraio 2023 n. 3190. Nel caso affrontato dalla Cassazione l’amministratore di un condominio milanese aveva richiesto il pagamento delle spese maturate a carico di una unità immobiliare che era stata conferita in un trust ad una società di capitali che risultava essere stata costituita quale trustee. A fronte del mancato pagamento era stato quindi richiesto un decreto ingiuntivo nei confronti della predetta società. Quest’ultima - una volta ricevuta la notifica dell’atto - aveva quindi provveduto a presentare opposizione dinanzi al tribunale.