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CANNA FUMARIA, IL CONSENSO DELL'ASSEMBLEA NON SERVE
CANNA FUMARIA
Al singolo condomino non serve acquisire l’atto di assenso degli altri per regolarizzare la canna fumaria che corre lungo la facciata dell’edificio. E ciò perché l’apposizione del condotto sul muro del fabbricato costituisce esplicazione di una facoltà riconosciuta a ciascun comproprietario: il pari uso del bene comune di cui all’articolo 1102 c.c. È quanto emerge dalla sentenza 136/21, pubblicata dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio.
In tale contesto è stato accolto il ricorso proposto da una Srl che gestisce il ristorante: la società aveva chiesto l’annullamento in autotutela del divieto al manufatto, che serve a smaltire i soli vapori di scarico dell’esercizio pubblico ed è collocato in un pozzo di luce (non visibile dall’esterno).