VIZI DELL'OPERA: RIMEDI


Appalti edili
Appalti edili
VIZI DELL’OPERA: RIMEDI
Per il Tribunale di Firenze, sentenza 19 maggio 2020, numero 1086, in tema di appalto, il committente si trova, rispetto ai materiali acquistati dall'appaltatore presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. “vendita a catena”. Conseguentemente si possono configurare in suo favore due distinte azioni risarcitorie: a) quella contrattuale (esperibile soltanto nei confronti del “venditore immediato”, e cioè dell'appaltatore); b) quella extracontrattuale, con la quale il committente/destinatario finale dei materiali è legittimato a far valere, anziché la responsabilità contrattuale dell'appaltatore (in quanto proprio venditore, o in concorso con essa, relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, e deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1668 CC corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1494, comma 2, CC, per la compravendita), quella aquiliana verso il fabbricante in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera in relazione a propri interessi sorti. Sub a), nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale. Ne deriva che non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato. Sub b), è invece possibile rivolgersi al produttore.